PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge disciplina la raccolta e la conservazione del sangue cordonale per uso autologo e solidale presso i centri privati autorizzati ai sensi dell'articolo 2.
      2. La donna può scegliere di conservare per sé o per i suoi consanguinei, anche in assenza di un'indicazione medica o di una patologia in atto, il sangue del proprio cordone ombelicale. Nell'esercizio di tale libera scelta la donna può decidere, con un atto personale e gratuito, di destinare il proprio cordone ombelicale a terzi o per scopi di ricerca.

Art. 2.
(Centri privati di raccolta e di conservazione del sangue cordonale).

      1. L'esercizio delle attività di raccolta e di conservazione del sangue cordonale da parte di centri privati è autorizzato con decreto del Ministro della salute.
      2. Il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per disciplinare la concessione dell'autorizzazione di cui al comma 1, avendo particolare riguardo:

          a) ai requisiti di onorabilità e di professionalità del responsabile scientifico che deve essere presente in ogni centro privato;

          b) alle linee guida per il procedimento di prelievo, di raccolta e di conservazione

 

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del sangue cordonale presso i centri privati;

          c) all'operatività di un sistema di certificazione dell'organizzazione e della gestione dei centri privati;

          d) alla tracciabilità delle unità cordonali conservate e alla notifica di eventuali eventi avversi da parte dei centri privati;

          e) alle forme di collegamento e di scambio di informazioni tra i centri privati, i centri trapianto anche in vista dello scopo solidale della donazione autologa, e i centri di ricerca;

          f) a un sistema di controlli e di sanzioni al fine di assicurare l'esercizio dell'attività dei centri privati in conformità a quanto previsto dalla presente legge e dalle altre norme vigenti in materia.

Art. 3.
(Esercizio dei centri privati di raccolta e di conservazione del sangue cordonale).

      1. La tipizzazione del campione di sangue cordonale è posta a carico dei centri privati di raccolta e di conservazione autorizzati ai sensi dell'articolo 2.
      2. Ciascun centro privato di cui al comma 1 deve stipulare un'apposita convezione con i centri trasfusionali accreditati per l'esecuzione degli esami clinici sui campioni di sangue cordonale.
      3. La comunicazione al pubblico delle attività dei centri privati di cui al comma 1 è strettamente limitata all'indicazione degli estremi dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi dell'articolo 2, del responsabile scientifico del centro e delle modalità di accesso alla pratica anche con riferimento agli scopi di ricerca della stessa. È in ogni caso vietata la pubblicità a mezzo di forme o immagini suggestive che possano ingenerare un abuso nei sentimenti o nella libera scelta delle donne.
      4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i centri privati di cui al comma 1 sono

 

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tenuti a comunicare al Ministero della salute le condizioni di esercizio della loro attività. Tali informazioni sono pubbliche e sono accessibili a coloro che ne fanno richiesta.

Art. 4.
(Consenso).

      1. Al momento della conservazione la donna può prestare il consenso scritto all'utilizzazione, senza alcuna forma di compenso, dell'unità cordonale per scopo di ricerca o per uso allogenico in favore di terzi qualora ne sia fatta richiesta motivata all'ufficio preposto alla tenuta del Registro nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
      2. In caso di manifestazione del consenso di cui al comma 1, la donna matura il diritto alla contestuale ricostituzione di un'unità cordonale compatibile per il caso di futura utilizzazione autologa.
      3. È fatto obbligo ai centri privati di raccolta e di conservazione autorizzati ai sensi dell'articolo 2 di garantire la tutela della riservatezza delle donne che si avvalgono dei servizi dei medesimi centri.

Art. 5.
(Registro nazionale delle unità cordonali).

      1. È istituito presso il Ministero della salute un Registro nazionale nel quale sono annotate le informazioni relative alla conservazione e alla utilizzazione delle unità cordonali.
      2. I centri privati autorizzati ai sensi dell'articolo 2 sono tenuti a comunicare all'ufficio del Ministero della salute preposto alla tenuta del Registro nazionale, entro ventiquattro ore dal completamento della procedure di tipizzazione, l'avvenuta conservazione dell'unità cordonale allo scopo opportunamente identificata. Analoga comunicazione deve essere inoltrata in caso di successiva utilizzazione di ogni unità cordonale conservata presso i citati centri.

 

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      3. I centri trapianti nazionali possono inoltrare al Registro nazionale istanza motivata di verifica della sussistenza di unità cordonali compatibili al fine di utilizzo allogenico. La richiesta di utilizzazione può essere inoltrata anche dagli istituti di ricerca, previa motivazione delle ragioni e indicazione del progetto per il quale l'istanza è promossa.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.